Amministrazione Aperta D.lgs 33/2013 art 26

La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario.
La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

  • il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
  • l'importo del vantaggio economico corrisposto;
  • la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
  • l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
  • la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
  • il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
  • E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni  relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

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